Provincia di OristanoProvincia di Oristano

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vai al menu del sito



Sezioni del sito:

Vai su


Contenuti

Informazioni generali in materia di emissioni in atmosfera

Normativa di riferimento

In data 11.08.2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n.186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 184/L). Il cosiddetto “terzo correttivo" del Testo Unico Ambientale è entrato in vigore il 26.08.2010 apportando considerevoli modifiche, sia dal punto di vista sostanziale che formale, alla Parte V del D. Lgs. 152/06.
La prima e più sostanziale, consiste nel fatto che il soggetto dell’autorizzazione non è più l’IMPIANTO, bensì lo STABILIMENTO. L'articolo 269, c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., infatti, dichiara che “….per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni".
Si definisce stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Casi in cui non si applica il Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- stabilimenti destinati alla difesa nazionale;
- sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- impianti disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
- per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I, sia ai fini della costruzione che dell’esercizio.

Casi non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 e che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’art. 281, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede quanto segue:

“I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1 settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente…. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera".

Rinnovo dell’autorizzazione per stabilimenti esistenti:
(Stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita)

Ai sensi dell’art. 281 c. 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutti gli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in procedura ordinaria e gli stabilimenti che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto ma non hanno mai ottenuto autorizzazione esplicita, devono presentare domanda di RINNOVO ai sensi dell’art. 269 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro i seguenti termini:
- tra il 28 aprile 2006 e il 31 dicembre 2011: stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 01 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013: stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015: stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

Adempimenti previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Le ditte/società hanno l’obbligo di:
- presentare domanda di autorizzazione per l'installazione di un nuovo stabilimento, il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro e per modifiche sostanziali di stabilimento esistente ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con procedura ordinaria;
- comunicare le modifiche non sostanziali;
- comunicare i cambiamenti di ragione sociale.

L’autorizzazione è preventiva per i nuovi stabilimenti, i trasferimenti e le modifiche.

Autorizzazioni generali ai sensi dell’art. 272 c. 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Gli stabilimenti ricadenti nella disciplina di cui all’art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono aderire alle autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Oristano ai sensi dello stesso articolo per particolari categorie di stabilimenti. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269.
L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 10 (dieci) anni successivi all’adesione.
I gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) dovranno aderire alle autorizzazioni generali adottate, entro 12 (dodici) mesi dalla loro emanazione. Resta ferma la validità (10 anni) delle autorizzazioni per i gestori che hanno aderito successivamente al 29.04.2006.
Per le attività escluse dal regime autorizzatorio e ricomprese nell’allegato IV alla Parte I (art. 272 c. 1 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), non è prevista la comunicazione all’Autorità Competente.

Autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Oristano:

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 27/04/2011 – Impianti e attività in deroga. Autorizzazioni in via generale art. 272, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Disposizioni e fissazione dei valori limite delle emissioni.

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 27/04/2011 – Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale, art. 272 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti. Disposizioni e fissazione dei valori limite delle emissioni.

Le attività erano già disciplinate in via generale dall'Amministrazione regionale con determinazioni n. 1180 del 23 maggio 2002 e n. 1431/ II del 15 giugno 2004. Al fine di avvalersi della autorizzazione a carattere generale , i titolari delle attività di cui sopra devono inoltrare al SUAP competente per territorio, formale domanda di adesione in bollo, corredata dalla necessaria documentazione. Sarà possibile per il SUAP applicare "l'immediato avvio" e sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia di Oristano, al Comune e al Dipartimento dell 'ARPAS competenti per territorio.

Tariffe per oneri di istruttoria

Tariffario (allegato Del. GP n. 180/2010)

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 180 del 06/08/2010, sono state recepite le tariffe, relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, disposte dalla R.A.S. - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, con provvedimento D.G.R. n. 20/17 del 19/05/2010.

Il tariffario stabilisce gli oneri di istruttoria al fine del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata da parte del soggetto gestore dell’impianto o attività, all’atto della presentazione dell’istanza. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 11014099, intestato alla Provincia di Oristano, Servizio Tesoreria, indicando nella causale di versamento del bollettino la seguente codifica: n. 09/A - (Oneri di Istruttoria).
Si rammenta che tali tariffe sono estese a tutte le procedure autorizzative ivi comprese quelle disposte in via generale dalla Provincia.
 

Home | Contatti | Mappa | Credits | ConsulMedia 2010 | Area riservata | @ Provincia di Oristano - Tutti i diritti riservati

Vai su