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Approvato il nuovo Codice della PA digitale

29/12/2010  - 

Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è legge. Il decreto legislativo traccia il quadro legislativo entro cui deve obbligatoriamente attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nella comunicazione con la PA. Approvato lo scorso 22 dicembre, in via definitiva, dal Conisglio dei Ministri, il nuovo testo presenta alcune modifiche sugli aspetti giudicati più deboli del suo predecessore (il primo CAD che risale al 2005).

In particolare il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all'attuazione degli obblighi di "innovazione" per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).

Entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) la nuova PA sarà dunque completamente digitale e sburocratizzata. Queste le tappe del processo:

  • entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
  • entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT;
  • entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
  • entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
  • entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.

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