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Chiarimenti misure di incentivazione al reinserimento dei percettori trattamenti sostegno reddito

26/11/2010  -  Tematiche: Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 39 del 19 novembre 2010, con la quale vengono forniti chiarimenti operativi rispetto alle recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

Nello specifico, vengono illustrati gli incentivi finalizzati all'assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, nonché quelli finalizzati alla riassunzione di lavoratori disoccupati. La circolare prosegue esaminando gli incentivi alla autoimprenditorialità.

Particolare attenzione viene prestata agli obblighi che gravano su chi fruisce di incentivi a carico dello stato.

Una norma del 2008 (art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) prevede che il lavoratore, per incassare qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve presentare una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ad un lavoro congruo o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Se il lavoratore non sottoscrive la DID oppure, dopo averla rilasciata, non la rispetta, decade dai predetti trattamenti.

Riguardo al vincolo del lavoratore di accettare un'offerta di lavoro congruo, la circolare – richiamando il decreto legge 249/04 (legge 291/04) – ricorda che la congruità è realizzata se il nuovo lavoro prevede una retribuzione anche più bassa, ma non oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza; inoltre il luogo di lavoro non deve trovarsi a più di 50 km dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici.

La circolare precisa che la DID va resa su un modello reperibile nel sito dell'INPS (Mod. DID) e si differenzia dalla disponibilità al lavoro, resa ai servizi per l'impiego (decreto legislativo 181/2000) che serve, invece, per acquisire lo status di disoccupato.