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Le Collaborazioni nell’anno 2016

07/01/2016  -  Tematiche: Lavoro

Si rammenta che ai sensi dell’art.2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro (decreto Legislativo n.81/2015), dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoroesclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste presunzioni assolute di subordinazione sono:

  • le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
  • le collaborazioni certificate dalle commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.lgs. n. 276/2003.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati potranno stabilizzare prestatori di lavoro già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o soggetti titolari di partita IVA, senza l’applicazione delle sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedentemente sottoscritto (per illeciti amministrativi, contributivi e fiscali). Le parti dovranno sottoscrivere un accordo in sede protetta (Direzione del Lavoro, Sindacati/Associazioni datoriali o Commissione di Certificazione) con il quale:

  • il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione cessato;
  • il datore di lavoro, nei successivi 12 mesi, non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.