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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con il contratto a Tutele Crescenti

11/03/2015  -  Tematiche: Lavoro

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Decreto legislativo è in vigore dal 7 marzo 2015. A decorrere da tale data, alle assunzioni a tempo indeterminato e alle conversioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato o di apprendistato si applica il nuovo contratto a tutele crescenti, che prevede una nuovo regime di tutela in caso di licenziamenti individuali e collettivi.

Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro, così come previsto per tutti i lavoratori.

Nei casi in cui venga accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, cade la possibilità del reintegro e viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e pari a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. La reintegrazione resta solo nei casi di licenziamento disciplinare qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario. In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione.

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamento nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente pari a una mensilità per ogni anno di servizio, per un minimo di due e un massimo di sei mensilità.

Per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 7 marzo 2015 rimangono in vigore le vecchie disposizioni.