Misure organizzative per l’acquisizione di dati e l’effettuazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 15 Legge n. 183/2011 e Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011.
A decorrere dal 1° Gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
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L. 183/2011
L. 445/2000