La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che sono state fissate le regole per la concessione del credito d’imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Le regole sono state determinate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, con un decreto attuativo delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2012.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
La misura ha l’obiettivo di promuovere opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati. Secondo la definizione della Commissione europea, è lavoratore “svantaggiato”:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- chi vive solo con una o più persone a carico;
- i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
- chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Entità del contributo. Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Termini e modalità di fruizione. Ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente, che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate, pari a 20 milioni di euro per la Sardegna.
Decadenza bonus e recupero del credito per indebito utilizzo. Si perde il diritto al bonus quando:
- il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese;
- vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri - Comunicato stampa del 10/05/2012