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Governo: pubblicato il Decreto con la disciplina organica dei contratti di lavoro

26/06/2015  -  Tematiche: Lavoro

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario n.34 della Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 con la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n.183.

Il Decreto entra in vigore dal 25 giugno 2015.

In sintesi le novità contenute nel decreto:

Abrogazione contratti di collaborazione a progetto (art.61-69 d.lgs. n.276/2003). Gli articoli abrogati continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto. A partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato, fatte salve espresse collaborazioni indicate nel decreto. Con effetto dal 1° gennaio 2016, il decreto prevede un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.

Altre tipologie contrattuali abrogate: lavoro ripartito e associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Vengono confermate le seguenti tipologie, con alcune modifiche:

Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Contratto di somministrazione: per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo, calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).

Contratto a chiamata. Viene confermata l’attuale modalità tecnologica, sms o mail, di tracciabilità dell’attivazione del contratto. Si estende a tutti i datori di lavoro (e non solo alle imprese) il divieto di ricorrere al lavoro intermittente nel caso non sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Lavoro accessorio (con voucher). Viene elevato a 7.000 euro nell’anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti, il limite massimo dei compensi per ciascun lavoratore. Possibilità di ricorrere al lavoro accessorio anche con lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile. I committenti imprenditori o professionisti potranno acquistare il voucher solo in via telematica, mentre i privati anche presso le rivendite autorizzate. Per imprenditori e professionisti viene introdotto l’obbligo di comunicare alla direzione territoriale per il lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione e con modalità telematiche (attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Apprendistato. Con la revisione della disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma , che ora assume la denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore», nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa.
La nuova normativa, inoltre, limita l’applicazione della percentuale di stabilizzazione per le imprese con almeno 50 dipendenti al solo apprendistato professionalizzante, salvo diversa previsione dei CCNL. Viene estesa ai soggetti con trattamento di disoccupazione, anche diverso dall’indennità di mobilità, la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato (solo di tipo professionalizzante) in deroga al limite di età.

Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni nel contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate, e pattuire con lo stesso clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità per il lavoratore di richiedere il passaggio al part time anche in caso di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o in alternativa al congedo parentale per un periodo corrispondente con una riduzione d’orario non superiore al 50%.