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Governo: pubblicato il nuovo Testo Unico sull'apprendistato

12/10/2011  -  Tematiche: Lavoro

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n. 167 con il quale viene riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge n. 247/2007 e nell’art. 46 della legge n. 183/2010.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011 e definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Fa eccezione il settore delle cd. “attività stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

In particolare, si evidenzia che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Possono, invece, essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.La durata non può essere superiore ai tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato.

Infine, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per alta formazione e ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore, i giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Inoltre il contratto di apprendistato di alta formazione sarà utile anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa.

A queste tre tipologie si aggiunge l’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con o senza indennità possono essere assunti (non c’è un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Alle imprese artigiane non si applicano le predette disposizioni in quanto trovano ancora applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1985, n°443.

Il datore di lavoro che non impartisce formazione è tenuto a pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del 100%.

I benefici contributivi per l’apprendistato restano gli stessi e sono mantenuti per un anno dopo il “consolidamento” del rapporto, al termine del periodo formativo: ciò non riguarda i lavoratori in mobilità assunti con rapporto di apprendistato per i quali si applica il regime “agevolativo” speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.