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INPS: Circolare 89/16 – Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di tirocinanti in Garanzia Giovani

27/05/2016  -  Tematiche: Lavoro

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016, l’INPS spiega la disciplina del “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016 (decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, come rettificato da decreto  n. 79 in data 8 aprile 2016).

Destinatari. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Rapporti incentivati. L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016:

  • a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione;
  • con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’Inps chiarisce che l’incentivo può essere riconosciuto una sola volta in relazione allo stesso lavoratore ed è escluso per le assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per cui si sia già fruito del bonus ordinario. Invece, il datore di lavoro può usufruire del Super Bonus anche nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso un altro datore di lavoro.

Importo incentivo. L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione, indicante il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione e assegnata al giovane dal C.S.L. al momento della presa in carico:

Tipologia di contratti incentivati

Bonus assegnati in base al profiling del giovane

Bassa

Media

Alta

Molto alta

Contratti a tempo indeterminato

3.000

6.000

9.000

12.000

 

Si specifica che, nel caso in cui il giovane sia stato cancellato dal Programma (di regola trascorsi 60 giorni dalla conclusione del tirocinio) e, successivamente si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Cumulabilità con altri incentivi

Il super bonus tirocini è cumulabile con l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 ai sensi della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)  e con altri incentivi all'assunzione aventi natura selettiva nei limiti del 50% dei costi salariali.