L’Inps, con la Circolare n.17 del 29 gennaio 2015, fornisce i primi chiarimenti operativi in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015, come previsto dal comma 118 e ss. dell’art. 1, della legge di Stabilità 2015.
Datori di lavoro beneficiari.
Tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, rientrano quindi anche le associazioni culturali, di volontariato, politiche o sindacali e gli studi professionali. I datori di lavoro del settore agricolo accedono al beneficio con specifiche limitazioni esaminate nella circolare.
Rapporti di lavoro incentivati.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time (esclusi contratti di apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente). Sono ricomprese nello sgravio le assunzioni di dirigenti, di soci di cooperativa di lavoro (L. 142/01) e gli assunti a scopo di somministrazione.
Condizioni di spettanza del beneficio.
La fruizione del beneficio è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società controllate o collegate, nonché le società facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Per la fruizione del beneficio è, inoltre, necessario che il beneficiario sia munito della regolarità contributiva e rispetti le norme sancite dai contratti collettivi.
Misura dell’incentivo.
La misura dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, fino all’importo massimo di euro 8.060,00 annui e la sua durata è pari a 36 mesi a far data dal giorno di assunzione. In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della soglia massima va riparametrata in funzione dello specifico orario di lavoro.
Cumulabilità.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi, oppure sei mesi in determinate aree geografiche), mentre esso è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, tra i quali: l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI (art. 2, comma 10 bis, L. 92/12); l’incentivo inerente il programma “Garanzia giovani”; l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/12, conv. L.116/14).
Si ricorda, in fine, che sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dalla L.407/1990, che continuano ad operare esclusivamente in relazione alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2014.