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INPS: Le istruzioni per l’esonero contributivo 2016

04/04/2016  -  Tematiche: Lavoro

L’Inps, con la circolare n.57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 -181 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, ai datori di lavoro agricoli.

L’esonero contributivo spetta a condizione che:

  • il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.205 – 31.12.2015), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.