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INPS: incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli

10/11/2014  -  Tematiche: Lavoro

L’Inps, con la circolare n.137 del 5 novembre 2014, fornisce chiarimenti e istruzioni operative su nuovo incentivo alle assunzioni di giovani lavoratori agricoli, previsto dall’art.5 comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.116.

L’erogazione dell’incentivo è riconosciuta a favore dei datori di lavoro agricoli (di cui all’art. 2135 del c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

b) essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:

1. avere una durata almeno triennale;

2. garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;

 3. essere redatto in forma scritta.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.

L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Ai fini della fruizione dell’incentivo, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

L’incentivo è ammesso dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati ed è riconosciuto unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.

Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso della regolarità prevista dall’art.1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 
  • essere in regola con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e 15, della legge 92/2012.

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata all’INPS esclusivamente in via telematica a partire dal giorno 10 novembre 2014, accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.