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Le novità in materia di lavoro contenute nella Legge di Stabilità

18/11/2011  -  Tematiche: Lavoro

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

In materia di lavoro si segnalano le seguenti novità:

Apprendistato (art. 22, comma 1): a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari o inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), viene riconosciuto per tre anni. Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo e la contribuzione a carico del lavoratore del 5,84%.

Contribuzione per la gestione separata (art. 22, comma 1): dal 1° gennaio 2012 aumenta di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata.

Contratti di inserimento (art. 22, comma 3): la lettera e) del comma 1 dell’art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 viene sostituita dalla seguente: “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno venti punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile.” Le aree sono individuate con Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo. contratto a tempo parziale (art. 22, comma 4). Le modifiche prevedono: a) la soppressione delle norme che prevedono l’ammissibilità delle c.d. "clausole flessibili o elastiche" alla condizione che siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva; b) la riduzione da cinque a due giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica; c) l’eliminazione della condizione che l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Telelavoro (art. 22, comma 5). Viene incentivato attraverso le suddette misure: a) riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2000 (fondi alle imprese con un organico fino a 50 dipendenti, che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la lavoratrice madre o padre lavoratore) anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile. b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge n. 68/1999 possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro, e le convenzioni ex art. 11 della legge n. 68/1999 possono stabilire per l’assunzione anche la tipologia del telelavoro. c) anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti con modalità di telelavoro.

 IRAP (art. 22, comma 7): per l’anno 2012 le Regioni possono disporre la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP (imposta regionale attività produttive) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Credito d’imposta nel Mezzogiorno (art. 22, comma 8): viene assicurata la piena operatività del credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno attraverso un decreto non regolamentare stabilito d’intesa all’interno della conferenza Stato – Regioni.

Ammortizzatori sociali ( art. 33, commi 21, 22 23, 24): vengono prorogati a tutto il 2012 una serie di ammortizzatori sociali in scadenza tra cui quelli in deroga, quelli di CIG, di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. Vengono stanziati 80 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e viene prorogata, a richiesta , a favore di alcune categorie, il trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite.

 Incentivi per le assunzioni di particolari categorie (art. 33, comma 25): sono prorogati a tutto il 2012 gli incentivi previsti a favore dell’assunzione di prestatori di lavoro beneficiari dello “status” di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni. Le modalità di riconoscimento dell’incentivo saranno definite, come in passato, attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia.