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Legge di stabilità 2016: principali novità in materia di lavoro

07/01/2016  -  Tematiche: Lavoro

La Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce alcune importanti novità in materia di lavoro lavoro. Ecco una breve selezione tra quelle più rilevanti:

(commi 178-181) Nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

(commi 185-191) Detassazione premi di produttività.

Per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, è prevista una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Ai fini dell’applicazione dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Per la piena operatività della norma, si rimanda all’emanazione di un decreto interministeriale (MLPS-MEF) al fine di stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

(comma 203) Aliquota contributiva lavoratori autonomi.

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non siano pensionati, l’aliquota contributiva è confermata al 27%, anche per il 2016.

(comma 205) Congedo di paternità.

Prorogata anche per il 2016 la disciplina del congedo obbligatorio di paternità per il lavoratore dipendente, da fruire entro 5 mesi di dalla nascita del figlio, che viene aumentato da uno a due giorni.

(comma 284) Part-time per i lavoratori vicini alla pensione di vecchiaia.

Ai lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018  il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, è riconosciuta la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione. La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con l’azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. A fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016.

(comma 651) Conducenti di camion che effettuato trasporto internazionale.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80%.