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Legge di stabilità 2016. Nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.

07/01/2016  -  Tematiche: Lavoro

I commi dal 178 al 181 della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) disciplinano il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (con eccezione del contratto di apprendistato e del lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta per le assunzioni di:

  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti l’assunzione siano stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2016 o del 2015 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • lavoratori che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società controllate o collegate, nonché le società facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Gli incentivi riguardano anche i datori di lavoro del settore agricolo ma con alcune peculiarità e fino a concorrenza dei fondi disponibili, nelle seguenti misure:

1. per gli impiegati ed i dirigenti, nel limite di 1,1 milioni di euro per il 2016, 2,8 milioni di euro per il 2017, 1,8 milioni di euro per il 2018 e 0,1 milioni di euro per il 2019;

2. per gli operai, nel limite di 1,6 milioni di euro per il 2016, 8,8 milioni di euro per il 2017, 7,2 milioni di euro per il 2018 e 0,8 milioni di neuro per il 2019. In questo caso le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dell’apprendistato, non possono riguardare lavoratori che nel corso del 2015 hanno avuto rapporti, in agricoltura, a tempo indeterminato o che abbiano avuto rapporti a termine con un numero di giornate denunciato negli elenchi nominativi, pari o superiore a 250 nel predetto anno.

In questo specifico settore le agevolazioni sono riconosciute “a domanda”: l’INPS evade le istanze seguendo l’ordine cronologico, fino ad esaurimento dei fondi specifici assegnati.