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Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari

22/10/2010  -  Tematiche: Lavoro

Con la circolare n.132 del 20.10.2010 l'INPS da il via libera ai formulari comunitari U1, U2 (di competenza dell'INPS) e U3 (di competenza dei Centri dei Servizi per il Lavoro), che attestano i periodi e il diritto alle prestazioni di disoccupazione. Tali formulari sono denominati anche "documenti portatili", in quanto costituiscono certificazioni che l'istituzione competente rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all'istituzione dell'altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato.

Il Documento portatile U1: "Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione".

Rappresenta l'unico documento utile che l'interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato.

Il Documento portatile U2: "Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione".

E' utilizzato dalla persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, che per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informarne l'istituzione competente e chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni. L'istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroga da parte dell'istituzione competente), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l'attestazione richiesta utilizzando il documento portatile U2 (ex E303).

Il Documento portatile U3: "Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione".

E' il documento con il quale l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all'interessato il mutamento di circostanze che può portare l'istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l'interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l'istituzione che eroga le prestazioni. Nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, spetta al CSL informare del mutamento di circostanze, ossia del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER SED U010 e l'interessato con l'U3. L'istituzione estera può decidere di sospendere la prestazione, comunicandolo con il PAPER SED U011 al CSL.