} $(window).on("scroll touchmove", function() { $("#cc-cookies").css({"position": "relative"}, $(document).scrollTop() > 32); }); Provincia di Oristano | SCARICHI
Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

SCARICHI

 

Tariffario oneri istruttori

Regolamento scarichi

Dichiarazione sostitutiva assolvimento imposta dovuta

 
AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima e seconda pioggia, di dilavamento/di lavaggio di aree esterne recapitanti in qualunque corpo recettore esclusa la pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del D.G.R. n.69/25 del 2008.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico che ha una durata di 4 anni. Se lo scarico è proveniente da attività economiche e produttive di beni e servizi, l’utente può richiedere l’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che ha una durata di 15 anni.

La domanda di autorizzazione allo scarico, rilascio, rinnovo e voltura, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’insediamento, è presentata in bollo alla Provincia, redatta in conformità alla modulistica, specificamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale e corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione ivi prevista.

Qualora il richiedente sia titolare di più scarichi l’istanza deve essere presentata per ogni sede operativa dell’attività da cui si origina lo scarico.

La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l’istruttoria del procedimento.

 

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
  1. AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE: disciplinata dall’art.7 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico preventivamente al rilascio della concessione edilizia e comunque prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’insediamento che produrrà lo scarico; rimarrà valida fino alla conclusione dei lavori, non oltre quattro anni, al termine dei quali dovrà essere richiesto il rilascio dell’autorizzazione definitiva.
  2. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA: disciplinata dall’art.124 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i e dall’art.5 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico dopo la realizzazione dell’impianto e prima dell’attivazione dello scarico stesso, avrà una durata di quattro anni.
  3. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA: disciplinata ai sensi dell’art.6 della D.G.R. n.69/25 del 2008, è rilasciata per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, nelle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo e nelle more del completamento delle opere fognario depurative.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della Disciplina Regionale degli scarichi approvata con D.G.R. n.69/25 del 10.12.08, gli scarichi sono classificati in:

  • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.
    Modulistica

 ______________________________________________________________________

  • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento
    Modulistica

______________________________________________________________________

  • acque meteoriche di prima pioggia e acque di lavaggio aree esterne: acque meteoriche o acque di dilavamento di superfici impermeabili scoperte potenzialmente inquinabili.
    Modulistica

______________________________________________________________________

  • acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzino negli stabilimenti.
    Modulistica

______________________________________________________________________

  • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
    Modulistica

______________________________________________________________________

  • acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i. e dell’art.12 comma 2 della D.G.R. n.69/25 del 2008: si intendono quelle prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tab. 1 dell’Allegato 2.
    Modulistica

 ______________________________________________________________________

Voltura di autorizzazione allo scarico

Modulistica

 ______________________________________________________________________

Autorizzazioni allo scarico proveniente da attività economiche e produttive di beni e servizi

I procedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e voltura delle autorizzazioni dello scarico che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e ss.mm.ii vengono conseguiti mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge regionale sopra richiamata.

Sportello Unico - Modulistica SUAPE

______________________________________________________________________ 

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

La Provincia è l’Ente preposto all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA. L’autorizzazione allo scarico, è stata inclusa tra le sette autorizzazioni ambientali che possono essere assorbite dall'AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) così come normato dal DPR. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i. coordinato con la L.R. n. 3 /2008 tramite la “Direttiva in materia di AUA” adottata dalla Regione Sardegna con D.G.R. n. 6/16 del 14.02.2014.

L'Autorizzazione unica ambientale è un provvedimento rilasciato su istanza di parte, inoltrata tramite lo sportello SUAP, che può incorporare in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore. 

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.

Sportello Unico - Modulistica SUAPE

 ______________________________________________________________________

TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

Il gestore che utilizzi l’impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzato all’esercizio ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i..

L’Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi presso un impianto di trattamento di acque reflue urbane di cui all’art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i., verrà rilasciata al gestore dell’impianto di acque reflue urbane e avrà termine di scadenza pari all’autorizzazione allo scarico.

Modello di domanda per l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane

Qualora il gestore utilizzi l’impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D. lgs 152/2006, parte III e s.m.i. dovrà fare apposita comunicazione alla provincia che provvede all’iscrizione nell’elenco dei gestori che effettuano tali attività.

Modulo per comunicazione

______________________________________________________________________ 

ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle istanze per il rilascio di nuova autorizzazione, rinnovo e voltura viene effettuata dal servizio provinciale competente, entro 90 gg dal ricevimento dell’istanza, secondo la seguente procedura:

  • verifica la regolarità e la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata ed eventuale richiesta di integrazioni che dovranno essere inoltrate entro 30 giorni consecutivi.
  • se ritenuto necessario, effettua il sopralluogo per la verifica dell’effettiva rispondenza fra quanto riportato negli elaborati presentati e le opere realizzate.
  • istruttoria propedeutica al rilascio del provvedimento autorizzativo.
  • predisposizione del provvedimento autorizzativo o eventuale diniego motivato .

 

SPESE ISTRUTTORIE

Ai sensi dell’art. 124, comma 11 del D. Lgs 152/06 parte III e s.m.i. sono a carico del richiedente le spese che la Provincia sostiene per l’istruttoria della pratica, quali accertamenti, controlli e sopralluoghi, secondo il seguente.

Tariffario oneri istruttori

 ______________________________________________________________________

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO – CONTROLLI

La Provincia potrà provvedere alla verifica e controllo dello scarico, della sua gestione e del rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo e nella normativa di settore, anche avvalendosi del personale dell’A.R.P.A.S. e di altri Enti ed organi competenti in materia ambientale.

Qualora, in seguito al controllo, si rilevasse la sussistenza di un illecito amministrativo si procederà alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all’applicazione delle sanzioni amministrative

Se trattasi di materia penale si procederà con denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica.

 ______________________________________________________________________

TERMINI VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., prevede:

  • all’art. 124 comma 8 Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima”.

L’allegato alla Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008 prevede:

  • all’art. 5 comma 7 L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’art. 2, lettera s), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente”;
  • all’art. 5 comma 8Le autorizzazioni definitive degli scarichi di acque reflue domestiche, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., fuori dalla pubblica fognatura, in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva o rilasciate successivamente, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, come definiti all’articolo 2, lettera l), si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/06, previa dichiarazione da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all’adempimento delle eventuali prescrizioni”;
  • all’art. 5 comma 9Nel caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinarne variazione delle caratteristiche quali-quantitative, il titolare dello scarico deve darne immediata comunicazione all’autorità competente, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della presente direttiva, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”.