La Provincia, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n° 22 del 16.12.05 “Norme per l’approvazione del Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, gestisce le risorse finanziarie, trasferite dalla RAS, per la concessione di contributi sia ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili sia agli enti locali e loro consorzi, per la bonifica dell’amianto su immobili o infrastrutture di proprietà pubblica.
CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DI IMMOBILI PRIVATI
CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA