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Altri contenuti - Accesso civico

 

Riferimenti normativi: L. n. 190/2012, art. 1 c. 8 e c. 36; D.Lgs n. 33/2013 artt. 5, 5 bis, 10, 35, 43

 

Responsabile: 

dott. Oscar Migliorini - tel: 0783793457 - email: oscar.migliorini@provincia.or.it


1. ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso agli atti ed ai provvedimenti formati e detenuti stabilmente dalla Provincia è riconosciuto a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

2. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito istituzionale documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 3. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.

Regolamento in materia di Accesso documentale e civico

Pagina aggiornata al 26 luglio 2019