1. ACCESSO DOCUMENTALE
L’accesso agli atti ed ai provvedimenti formati e detenuti stabilmente dalla Provincia è riconosciuto a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
2. ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito istituzionale documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
3. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.
Registro degli accessi:
Elenco delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione.
Regolamento in materia di Accesso documentale e civico
Pagina aggiornata al 26 luglio 2019