Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle categorie di imprese di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35. Il citato Regolamento è stato approvato con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29/05/2013, n. 124 - Suppl. Ordinario n.42.
L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013 e coordinata con il DPR 160/2010 e con la L.R. 3/2008 che regolamenta il procedimento unico del SUAP, che viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i sotto indicati titoli abilitativi:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/95;
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
Nella Regione Sardegna il procedimento unico Suap e regolato dalla L.R. 3/2008, art. 1 commi 16-32 mentre il coordinamento con la normativa statale è chiarito nella deliberazione di Giunta Regionale n° 39/55 del 23 settembre 2011 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive, raccordo tra la L.R. 3/2008, art. 1 commi 16-32 e DPR 160/2010.
Al fine di armonizzare le disposizioni del DPR 59/2013 con quelle della L.R. 3/2008 è stata adottata la deliberazione di Giunta Regionale n° 6/16 del 14 febbraio 2014 “Direttive in materia di Autorizzazione Unica Ambientale – Raccordo tra LR 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il DPR 59/2013” a seguito del quale il procedimento amministrativo è attribuito al SUAP per cui l’AUA al pari di tutti gli atti abilitativi che convergono nel procedimento SUAP è adottata dalla Provincia mediante l’espressione del parere in seno alla Conferenza di Servizi indetta dal SUAP e confluisce nella determinazione(Provvedimento motivato di conclusione del procedimento).
L’utente interessato all’ottenimento dei suddetti titoli deve pertanto presentare apposita istanza presso il SUAP territorialmente competente il quale si farà carico di trasmetterla immediatamente in modalità telematica alla Provincia di appartenenza e a conclusione del procedimento amministrativo rilascerà il titolo.
Analogo procedimento viene seguito nel caso di richieste di autorizzazione ad effettuare modifiche sostanziali o nel caso di rinnovo dell’autorizzazione.
In caso di titoli inerenti comunicazioni, autorizzazioni in via generale, comunicazioni di modifiche non sostanziali, il SUAP applica il procedimento di immediato avvio (a 20 giorni), ferma restando la facoltà, per quest’ultima fattispecie, per la Provincia di intervenire entro 30 giorni per interdire la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali.
Nel procedimento di AUA comprendente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.lgs 152/2006, è esclusa l’applicabilità dell’iter di cui alla LRn° 3/2008 in virtù dell’esplicita previsione contenuta nell’art 1, comma 25 per cui limitatamente a tali casi, la normativa statale costituisce l’unica disciplina di riferimento e risulta applicabile il comma 7 dell’art. 4 del DPR 59/2013. E’ previsto quindi che la Provincia provveda autonomamente alla convocazione dell Conferenza di Servizi ed emetta il provvedimento conclusivo di AUA, trasmettendolo al SUAP per il rilascio del titolo. E’ opportuno sottolineare che tale fattispecie è applicabile solo ai casi in cui l’iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi natura.
“E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP” (DPR 59/2013, art. 3 comma 3.)
L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione è necessario presentare, oltre alla modulistica generale Suap di rito, la seguente documentazione:
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); Allegato E-19
Inoltre, in relazione ai sottoelencati endoprocedimenti connessi all’AUA di cui si richiede il titolo, si segnala la specifica modulistica Suap da utilizzare:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06; Allegato A-11 e E-16
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; allegato F-27 e F-28
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari; Allegato F-26
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06; Allegato A-12
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/95; Allegato A-10 o E5.
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92; Allegato A-27
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06. Allegato F-29
MODULISTICA SUAP