(ai sensi dell’art. 272 c. 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Gli stabilimenti ricadenti nella disciplina di cui all’art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono aderire alle autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Oristano ai sensi dello stesso articolo per particolari categorie di stabilimenti. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269.
L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 10 (dieci) anni successivi all’adesione.
Per le attività escluse dal regime autorizzatorio e ricomprese nell’allegato IV Parte I art. 272 c. 1 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., non è prevista la comunicazione all’Autorità Competente.
L’adesione alle autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Oristano avviene attraverso il SUAP del Comune territorialmente competente, così come disciplinato dalle linee guida regionali di cui alla Deliberazione n. 9/42 del 23.02.2012 “Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera". Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia di Oristano, al Comune e al Dipartimento dell 'ARPAS competenti per territorio.
E' necessario richiedere l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora, contestualmente alla richiesta di adesione alle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera di cui all’art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., siano richiesti ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi natura.
MODULISTICA