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Procedimento rilascio AIA–Modifiche sostanziali e non sostanziali – Rinnovo e Riesame

La procedura per il rilascio dell’A.I.A. è disciplinata dall’articolo 29 quater della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i. come recentemente modificato dal Dlgs 46/2014.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia:

  • verifica la completezza della stessa, ed eventualmente richiede documentazione integrativa.
  • salvo richiesta integrazione di cui al precedente punto, comunica al gestore: la data di avvio del procedimento, la sede dell’ufficio del responsabile del procedimento, gli altri uffici presso i quali si possono consultare gli atti relativi alla procedura.

Entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento AIA, la Provincia pubblica sul proprio sito web le indicazioni della localizzazione dell’installazione, il nominativo del gestore, e gli uffici presso i quali si possono consultare gli atti relativi alla procedura.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare, in forma scritta, alla Provincia le proprie osservazioni.

Contemporaneamente, la Provincia procede all’istruttoria della domanda redigendo il documento tecnico istruttorio e convocando una conferenza di servizi, invitandovi tutte le amministrazioni interessate.

Dal giorno della ricezione della domanda, la Provincia ha 150 giorni, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni (possibile per una sola volta) rilascia l’autorizzazione oppure, nei casi di non conformità dell’impianto ai requisiti normativi, il diniego.

Qualora la Provincia non conclude il procedimento nei termini previsti, l’Assessore regionale alla Difesa dell’ambiente le assegna un termine, comunque non superiore a 60 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente questo termine, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

Il gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia prima di dare attuazione a quanto previsto nell'atto di autorizzazione.

 

Procedura congiunta VIA/AIA

Qualora un’attività sia soggetta contestualmente ai procedimenti di VIA e AIA, è previsto, nell’ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 10 del d.lgs 152/06), l’unicità della consultazione del pubblico. La Regione ha disciplinato il coordinamento tra le procedure di valutazione d'impatto ambientale, di competenza regionale, e Autorizzazione integrata ambientale, di competenza provinciale

 

Delibera n. 34/33 del 7/08/2012, art. 13 - Allegato A.

 

Modifiche sostanziali e non sostanziali dell'impianto

Il gestore, ai sensi di quanto previsto all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., inoltra preventivamente alla Provincia una comunicazione riguardante le modifiche che intende apportare al proprio impianto anche tenendo conto di quanto riportato dalla circolare n°1 del 22/09/2009 emanata dalla Regione Sardegna per quanto riguarda le modifiche sostanziali e non sostanziali. (Ai sensi del comma 3 dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, cosi come modificato dal D.lgs 46/2014 il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia, specifica comunicazione riguardante variazione progettuale dell’impianto che riguardi la VIA, rischi di incidenti rilevanti o a livello urbanistico prima che venga realizzato l’intervento).

La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della nota, comunica al gestore di ritenere le modifiche preannunciate:

  1. non sostanziali e pertanto di non procedere all’aggiornamento dell’ AIA.
  2. modifiche non sostanziali le quali richiedono l’aggiornamento dell’AIA ed il pagamento di oneri istruttori come previsto all’allegato III del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
  3. modifiche sostanziali le quali necessitano il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo ed il pagamento di oneri istruttori come previsto all’allegato I del decreto ministeriale 24 aprile 2008

Il gestore:

  1. nei casi riportati ai precedenti punti “1” e “2”, trascorsi 60 gg dal ricevimento della comunicazione da parte della Provincia, può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
  2. nel caso riportato al precedente punto “3” il gestore invia alla Provincia una domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art 29-ter del D.Lgs 152/06.

 

Rinnovo e Riesame

Il D.Lgs. 46/2014 ha modificato la normativa in materia di A.I.A. Non è piu previsto il rinnovo dell'A.I.A., ma il riesame periodico dell'autorizzazione al fine di confermare o aggiornare le relative condizioni (come disposto dall'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Nello specifico, il riesame è disposto sull'installazione nel suo complesso entro 4 anni dalla pubblicazione in GU dell'UE delle BAT relative all'attività principale, o in mancanza di BAT, entro 10 anni (12 anni se certificata ISO14001, 16 anni se certificata EMAS) dal rilascio dell'A.I.A. o dal suo ultimo riesame.