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Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)

 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI VAS

 

PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta nel quadro normativo dal D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in recepimento della Direttiva 2001/42/CE, è una procedura finalizzata all'integrazione di considerazioni ambientali nell’iter di elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi, per garantire che essi siano coerenti con uno sviluppo sostenibile e contribuiscano a crearne le condizioni.

La VAS riguarda in generale tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Fra le diverse tipologie di piani e programmi per i quali deve essere implementata la VAS, vi sono quelli che riguardano la pianificazione del territorio e la destinazione dei suoli, quelli che definiscono il quadro di riferimento per i progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a verifica di VIA, quelli per i quali è necessaria una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in relazione agli obiettivi di tutela naturalistica dei siti della Rete Natura 2000 (Piani soggetti a VAS). La VAS costituisce per questi piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori di un piano o programma, la VAS viene effettuata solo qualora, a seguito di apposita verifica di assoggettabilità si valuti che producano impatti significativi sull’ambiente.

RUOLI

La pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, o che lo recepisce, adotta o approva (nel caso che ad elaborarlo sia un diverso soggetto proponente, pubblico o privato) è identificata come autorità procedente; l’autorità competente è invece la pubblica amministrazione che esprime un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto ambientale prodotto ai fini della VAS (in Sardegna per i piani di livello comunale e subprovinciale l’autorità competente è la Provincia). L’autorità competente stabilisce inoltre se determinati piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, e le modifiche minori di un piano o programma, possano essere esclusi dalla procedura di Vas in quanto si valuta che non determineranno impatti significativi sull’ambiente.

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA) sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi, e devono essere consultati nello svolgimento della VAS. A titolo indicativo, fra di essi possono essere individuati:

nel caso di comuni costieri

  • Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna
  • Autorità portuale;
  • Capitaneria di porto;

ITER PROCEDURALE

AVVIO

La VAS è avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma, tramite la pubblicazione da parte dell’Autorità procedente di apposito avviso di avvio del procedimento (Avvio procedimento VAS) sul sito internet dell’amministrazione procedente; l’avviso deve essere trasmesso alla Provincia che lo pubblicherà anche sul proprio sito. Qualora l’attuazione del piano o programma coinvolga i siti della Rete Natura 2000, parallelamente alla VAS deve essere avviata la procedura di VIncA.

FASE PRELIMINARE O DI SCOPING

In questa fase i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dalla Provincia in collaborazione con l’amministrazione procedente, vengono consultati al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, sulla base di un apposito Rapporto preliminare redatto dal proponente o dall’amministrazione procedente. Per i piani urbanistici comunali tale fase coincide con la fase di pubblicazione sui siti internet del Comune (amministrazione procedente) e della Provincia e presentazione del PUC preliminare di cui all’art. 20 comma 4 della legge regionale n. 45/1989 (come modificata e integrata in particolare dalla legge regionale n. 1/2019). I contributi dei soggetti competenti in materia ambientale vengono trasmessi entro 30 giorni dall’avvio della consultazione. Questa fase deve concludersi entro 45 giorni dall’invio del Rapporto preliminare.

ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione, e la sua elaborazione è il cuore della procedura di VAS. Nel Rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso, e a tale scopo esso deve contenere le informazioni elencate nell'Allegato VI alla parte II del Codice dell’Ambiente (Contenuti Rapporto Ambientale). Il Rapporto ambientale deve inoltre dare atto della consultazione preliminare e di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in tale fase.

Qualora l’attuazione del piano o programma possa determinare degli impatti sui siti della Rete Natura 2000, parallelamente alla VAS deve essere effettuata la procedura di VIncA.

CONSULTAZIONE PUBBLICA

In questa fase, a seguito dell’adozione da parte dell’amministrazione procedente, la proposta di piano o programma, comprensiva del Rapporto ambientale e della relativa Sintesi non tecnica, e di apposito avviso al pubblico comprendente i contenuti di cui all’art. 14 comma 1 del Codice dell’Ambiente (Contenuti avviso deposito) viene trasmessa alla Provincia e resa disponibile sui siti internet sia dell’amministrazione procedente che della Provincia, e messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato. La documentazione è depositata inoltre anche presso gli uffici della RAS e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione. Per i PUC, ai sensi della disciplina della l. r.  45/1989 - art. 20, la notifica dell’avvenuta adozione e del deposito è pubblicata anche sul BURAS, e il piano deve essere corredato dall’atto di adozione preliminare della variante al PAI da parte dell’Autorità di Bacino e, qualora l’attuazione del piano o programma possa determinare degli impatti sui siti della Rete Natura 2000, dallo Studio di incidenza ambientale.  Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito (60 giorni per i PUC, ai sensi della l. r. 45/1989) chiunque può prendere visione del piano o programma e del relativo Rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta.

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

La Provincia, quale autorità competente, in collaborazione con l’amministrazione procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti acquisiti - e, se del caso, gli esiti della procedura di VIncA - ed esprime il proprio parere motivato. Per i PUC, ai sensi della l. r.  45/1989 - art. 20, il Comune provvede, entro i 45 giorni successivi alla scadenza della fase di deposito, ad una istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute. Gli esiti dell’istruttoria preliminare, insieme a copia delle osservazioni stesse, vengono trasmessi alla Provincia e al Servizio competente alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione della RAS, che si esprimono in sede della conferenza di copianificazione di cui all’art. 2 bis della l.r. 45/1989. L'amministrazione procedente, in collaborazione con la Provincia, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione definitiva e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma.

DECISIONE

Il piano o programma ed il Rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente per la loro approvazione definitiva. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

  1. il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  2. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  3. le misure adottate in merito al monitoraggio degli impatti dell’attuazione del piano

MONITORAGGIO

Dopo l’approvazione definitiva di piani e programmi devono essere verificati gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'amministrazione procedente in collaborazione con l'Autorità competente, e a tal scopo il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie. I risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive adottate sono trasmessi dall’autorità procedente all’autorità competente, che su di essi deve esprimersi entro trenta giorni.  Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 34 del D. lgs 152/2006. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma, in particolare ai fini della introduzione di misure correttive ad eventuali impatti negativi, e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

 

INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI

Dei procedimenti di VAS è data informazione nel sito web della Provincia nel canale tematico Ambiente, al seguente link: 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI VAS