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Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che costituisce il recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) attualmente sostituita dalla direttiva 2010/75/UE al 7.01.2014. Tale nuova direttiva, identificata con l’acronimo IED, è stata recepita dallo stato italiano con Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 , entrato in vigore in data 11 aprile 2014 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2014, S.O. n. 27/L).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06, le attività IPPC per cui è necessaria l’AIA sono specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto quali le attività industriali ed agricole ad alto potenziale inquinante, attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali. Con il D.lgs. 46 del 04/04/2014 è stata estesa la tipologia di attività rientranti nella disciplina AIA, con particolare riferimento alle attività di gestione dei rifiuti (attività 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6) e di trattamento e gestione indipendente di acque reflue (impianti consortili), escluse quelle urbane, provenienti da installazioni AIA (6.11).

L'autorizzazione prevede un approccio integrato al fine di evitare fenomeni significativi di inquinamento (nell'aria, acqua e suolo) e di evitare o ridurre il più possibile la produzione dei rifiuti. Nell'autorizzazione devono essere previsti un razionale utilizzo dell'energia, le misure per evitare incidenti durante la gestione dell'impianto e per evitare il rischio di inquinamento del sito al momento della cessazione dell'attività.

Con il provvedimento di AIA si autorizzano:

  • l'esercizio di nuovi impianti,
  • le modifiche sostanziale,
  • l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle migliore tecniche disponibili (BAT).

L'AIA è un'autorizzazione unica che sostituisce diverse autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere richieste singolarmente nell’ottica di un preferenziale utilizzo delle BAT.
In particolare si tratta di:

  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.lgs. 152/2006);
  • autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza, D.lgs. 152/2006);
  • autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 D.lgs. 152/2006);
  • autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct (D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
  • autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (Dl 29 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

La norma prevede, inoltre, che altri provvedimenti di tipo ambientale che non sono a tutti gli effetti autorizzazioni siano ricompresi o possano essere ricompresi dall’AIA, come la comunicazione per il recupero in via semplificata dei rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).

 

Recepimento della Direttiva IED (2010/75/UE) con il D.Lgs. 46/14 di modifica del testo unico ambientale D.Lgs. 152/06

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, (recepimento della direttiva 2010/75/UE) i gestori di attività esistenti, indicate ex novo nell’Allegato VIII, al fine di poter proseguire l’attività, devono presentare domanda di AIA alla provincia, in maniera tale che alla data del 7 luglio 2015, come indicato nel decreto, siano in possesso dell’AIA. Fino a tale data le vecchie autorizzazioni di settore continuano ad avere efficacia.

Dopo la scadenza del 7 luglio 2015, le attività sprovviste di AIA , dovranno sospendere l’attività

 

Inadempienze e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione si fa riferimento a quanto disposto all’art. 29 decies e 29 quattuordecies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis, applicando le relative sanzioni.

 

Richiesta AIA e oneri istruttori

Procedimento rilascio AIA – Modifiche sostanziali e non sostanziali – Rinnovo e Riesame

Normativa di riferimento

Elenco stabilimenti ippc autorizzati in provincia di Oristano