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Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti

I movimenti transfrontalieri dei rifiuti sono stati la concausa di rilevanti danni all’ambiente ed alla salute dell’uomo, specie nei Paesi in via di sviluppo destinatari di tali traffici.

La Comunità Europea si è adoperata a creare un quadro normativo per contrastare questi fenomeni, nel rispetto delle competenze dei singoli Stati. Per questo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1013/2006 che si inserisce nel quadro giuridico costituito dalla convenzione di Basilea del 23.03.89 e smi, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Per operare in questo ambito si deve procedere con una richiesta all’autorità competente che è stata individuata nell’Ente Provincia.

L’azienda deve richiedere, all’autorità competente di spedizione, per iscritto, in bollo da € 16,00, il rilascio del documento di notifica (IA) e del documento di movimento (IB), allegando alla richiesta:

  • la ricevuta di versamento di € 129,11(relativa ad un massimo di 5 trasporti all. 4 D.M 370/98) sul CCP n. 11014099 intestato al servizio tesoreria della Provincia di Oristano (causale “spese per le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti) oppure la ricevuta di versamento di € 129,11(relativa ad un massimo di 5 trasporti all. 4 DM 370/98) sul conto corrente bancario IT58L0836217400000000032000 Banca di Arborea intestato al servizio tesoreria della Provincia di Oristano (causale “spese per le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti).

Nel caso di un numero di viaggi superiore a 5, si deve allegare anche la ricevuta relativa all’ulteriore versamento di € 25,82 per ogni viaggio.

  • Copia del contratto stipulato tra il produttore/o chi per lui ed il destinatario;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione Camera di Commercio del richiedente
  • Autocertificazione antimafia
  • Copia documento identità in corso di validità del legale rappresentante
  • Autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante
  • In caso di persona delegata medesima documentazione richiesta per il legale rappresentante
  • Marca da bollo da € 16,00

La Provincia rilascia (entro i termini stabiliti dalla L. 241/90) all’azienda la modulistica ministeriale (modelli IA e IB) con lettera di accompagnamento riportante le disposizioni di cui all’allegato II del Regolamento CE 1013/2006. Successivamente l'azienda dovrà trasmettere alla Provincia la modulistica ministeriale, nel numero di copie richieste come segue:

  • 1 copia originale per l’Autorità estera di destinazione
  • un numero di copie pari al numero di Autorità estere/italiane di transito se presenti
  • 1 copia per la Provincia

debitamente compilate, seguendo le indicazioni dell’allegato IC, allegando la documentazione indicata nell’allegato II del Regolamento 1013/2006.

Se la documentazione non risulta completa la Provincia segnalerà le carenze con la richiesta di integrazioni all’azienda entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione. In caso di documentazione completa, la Provincia, entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione trasmetterà gli atti originali all’Autorità competente di destinazione ed eventuale transito informando il notificatore.

L’Autorità estera di ricezione ed eventuali di transito segnalano, all’azienda e/o alla Provincia, eventuali carenze e richiedono le necessarie integrazioni. In caso di documentazione completa, l’autorità estera di arrivo invia all’azienda e/o alla Provincia il modulo di notifica riportante la vidimazione della stessa autorità ed il modulo di movimento (per il quale non è obbligatoria la vidimazione) ed un decreto autorizzativo con prescrizioni. L’azienda deve, qualora il decreto sia scritto in lingua non comprensiva, inviare una copia tradotta alla Provincia. L’originale del documento di movimento va comunque inviato alla Provincia. Dopo l'attestazione dell’Autorità competente di destinazione, entro 30 gg, l’Autorità competente di spedizione (Provincia) trasmetterà l’autorizzazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento. 

Terminata la fase autorizzativa l’Azienda, per ciascuna serie di spedizioni, chiederà un equivalente numero di copie conformi di moduli di movimento allegando adeguata garanzia finanziaria, il cui calcolo va dettagliato ai sensi del D.M. 370/98, allegando ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria pari a € 25,82 a viaggio.

La Provincia, verificata la correttezza delle garanzie finanziarie, rilascia un numero di copie conformi del documento di movimento numerate progressivamente in base al numero dei trasporti coperti da garanzia ed emette un provvedimento di accettazione di garanzie finanziarie. L’azienda comunica alla Provincia, a mezzo fax, almeno 3 gg. prima l’effettuazione dei trasporti. La Provincia può procedere ad ispezioni.

Una volta conclusa/e la/e spedizione/i l’azienda invia alla Provincia richiesta di svincolo delle garanzie finanziarie allegando copie dei documenti di avvenuto conferimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 15, lettera e) ed art. 16, lettera e) regolamento CE n. 1013/2006. La Provincia formalizza lo svincolo delle garanzie fideiussorie, con apposito provvedimento, entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta, ai sensi del D.M. 370/98, provvedendo alla restituzione dell’originale della polizza, salvo segnalazioni delle Autorità interessate al trasporto e conferimento, nei 4 mesi di cui sopra di danni o illeciti cagionati durante le operazioni.

Normativa di riferimento

  • • D.Lgs. 152/2006;
  • • Regolamento (CE) n. 1013/2006
  • • D.M. 370/98