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Autorizzazione in procedura ordinaria

(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06)

 

L’autorizzazione in Procedura Ordinaria, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06, è necessaria per tutti i soggetti che intendono realizzare e/o modificare impianti di recupero (che non rientrano nelle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006) e/o smaltimento di rifiuti  di cui all’Allegato C e D della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

L’autorizzazione ai sensi del art. 208 (comma 6) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia, in fognatura e non, alle emissioni in atmosfera, ecc) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L’istanza, redatta con l'apposita modulistica allegata alla Deliberazione n. 14/32 del 04.04.2012 “Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”, scaricabile nell’apposita sezione modulistica del sito istituzionale, deve essere corredata di tutti gli allegati richiesti in base al procedimento scelto, così come indicati nel modello di domanda.

Le tempistiche relative all’ottenimento dell’Autorizzazione, salvo sospensioni per richieste di integrazioni, sono di 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Entro 30 giorni la Provincia indice la Conferenza di Servizi ed entro 90 giorni dalla convocazione i lavori devono essere chiusi.

In alcuni casi l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione ordinaria può essere presentata solamente a seguito dell’ottenimento del provvedimento del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali per la VIA o Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ai sensi della DGR 45/24 del 27.11.2017, la cui efficacia temporale è stata disposta con la DGR 53/14 del 28.11.2017[1].

In questo caso dovrà essere allegato:

  • Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012 17/17 (V.I.A.) o di esclusione dalla procedura di V.I.A., ex art. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora previsto, e relativa dichiarazione sostituiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità degli elaborati di progetto a quelli per i quali è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale o il mancato assoggettamento a V.I.A.

A conclusione della Conferenza di Servizi, la Provincia procede al rilascio dell’autorizzazione. Il soggetto autorizzato ha 30 giorni di tempo per presentare le garanzie finanziarie. L’autorità competente, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per emettere l’atto di approvazione delle garanzie finanziare. A far data da quest’ultimo provvedimento il soggetto è autorizzato all’esercizio dell’impianto/discarica di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti.

Validità dell’autorizzazione: 10 anni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Per quanto concerne le varianti sostanziali e non sostanziali in corso d’opera o di esercizio degli impianti già autorizzati si deve far riferimento al Cap.2.2.2 dell’Allegato 1 della Delib.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012.

Sono soggetti ad autorizzazione ordinaria anche gli impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti, il cui titolare o conduttore dovrà presentare istanza di autorizzazione alla Provincia utilizzando il modulo Allegato F1 alla Delib.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012; ottenuta l’autorizzazione il titolare o il conduttore dovrà inoltrare apposita istanza di campagna per ogni singola attività di recupero o smaltimento rifiuti.

 

Comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208

La comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs 152/2006 e s.m. è una comunicazione da presentare almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto. La comunicazione effettuata utilizzando l’Allegato F2 alla Delib.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012 deve essere presentata, in tutti i casi, a seguito dell'esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e della relativa Delibera di Giunta Regionale.

La campagna di attività non può superare i 120 gg.

Per lo svolgimento delle attività per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una garanzia finanziaria ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 39/23 del 15/7/2008; per ogni campagna è necessario presentare un’apposita appendice alla polizza originaria stipulata per l’impianto specificando luogo e durata della campagna.

 

Non sono soggetti alla presente comunicazione i seguenti impianti mobili:

  • impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l´acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
  • impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Possono pertanto essere esclusi dalla presentazione della comunicazione, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri per la cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o per la pressatura della carta o della plastica. Invece, devono presentare la domanda, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione), in quanto non rientrano tra gli impianti che effettuano esclusivamente la riduzione volumetrica e la separazione di eventuali frazione estranee.

 

REQUISITI DEL GESTORE E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

  1. Possesso di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del d.lgs 152/2006, rilasciata dall'autorità territorialmente competente ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
  2. Il richiedente è il legale rappresentante della società titolare dell'autorizzazione di cui al precedente punto lett a) e che intende gestire l’impianto mobile nella campagna di attività;
  3. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:
    • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
    • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
    • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.

 

EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'AVVIO DELLA CAMPAGNA

La campagna può essere avviata decorsi 20 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione a seguito del rilascio di nulla osta da parte dell'autorità competente destinataria della comunicazione. In tutti i casi l'efficacia della comunicazione ai fini dell'avvio della campagna è subordinata alla prestazione ed accettazione delle garanzie finanziarie secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente nel territorio in cui è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 1 del d.lgs 152/2006 o in cui si svolge la campagna.

 

Spese di istruttoria per rilascio Autorizzazione Ordinaria

Modulistica Procedura Ordinaria

Elenco impianti iscritti in Procedura Ordinaria (agg. Dicembre 2022)

Provvedimenti in procedura ordinaria


 

[1]La Giunta regionale ha emanato le seguenti ulteriori disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale:

-  DGR 19/33 del 17.04.2018 recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell’efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica”;

- DGR 41/40 del 08.08.2018 recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13  novembre 1998  n.  31, in materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all’ interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)”.