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Autorizzazione in procedura semplificata

(ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06)

 

Le imprese che intendono effettuare nel territorio della Provincia di Oristano le operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt.214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. vengono iscritte al Registro Provinciale delle Imprese che operano in procedure semplificate a seguito della presentazione di Comunicazione di inizio attività al SUAPE del Comune territorialmente competente, a firma del Legale Rappresentate o di un suo Procuratore e alla positiva verifica della rispondenza di quanto trasmesso ai requisiti previsti dai decreti del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998, relativamente ai rifiuti non pericolosi, e decreto n,161 del 12 giugno 2002, relativamente ai rifiuti pericolosi.

Se le quantità dei rifiuti per i quali si richiede l’iscrizione superano quelle indicate nei Decreti sopra indicati o il Codice EER non è presente nell’elenco dell’Allegato ai relativi decreti è necessario richiedere l’Autorizzazione ordinaria.

L’iscrizione al registro in procedura semplificata è disciplinato dalle linee guida regionali di cui alla Del.GR. n. 1/31 del 17.1.2014 “Linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata” e dal Regolamento della Provincia di Oristano approvato con Delibera n.3/2022 del 17/01/2022.

Le operazioni di recupero che ricadono, secondo quanto previsto al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nelle ipotesi di verifica di assoggettabilità, valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza, dovranno essere preliminarmente sottoposte alle rispettive procedure e la validità e l’efficacia della comunicazione di inizio attività presentata dal Gestore dell’impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata all’emissione contestuale dei favorevoli pareri da parte delle autorità competenti.

Questo tipologia di procedura consente di acquisire il titolo abilitativo con tempistiche molto contenute rispetto all’Autorizzazione in procedura oridinaria ex art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

La comunicazione di inizio attività può essere presentata secondo due modalità:

  • presentazione della “Comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma con immediato avvio (0 giorni), ai sensi dell’art 216 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico, ecc.); la durata dell’iscrizione è cinque anni;
  • presentazione della “Comunicazione di inizio attività” contestualmente alla presentazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R 59/2013, qualora lo stabilimento necessiti di acquisire ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore quali:
    • Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (esclusi scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura e autorizzazione provvisoria per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione);
    • Comunicazione di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari;
    • Comunicazione di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
    • Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    • Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    • Impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
    • Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

o se il Richiedente decidesse comunque di avvalersi dell’AUA. La procedura in questo caso è in conferenza di servizi e la validità dell’iscrizione al Registro delle imprese è di 15 anni.

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’impresa che intende effettuare operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in procedura semplificata deve inoltrare per via telematica al SUAPE del Comune di riferimento, una comunicazione di inizio attività e sottoscrivere mediante firma digitale la seguente documentazione:

  • la dichiarazione autocertificativa unica (DUA)
  • l’Allegato A 29 comprensivo degli allegati
  • l’Allegato F32 per l’assolvimento dell’imposto di bollo
  • l’Attestazione versamento diritti di iscrizione.

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati i seguenti documenti e/o fornite le seguenti informazioni:

  • relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato;
  • layout impianto e planimetria stoccaggi firmata digitalmente dal tecnico incaricato;
  • copia del contratto di affitto relativo all’immobile dove si svolge l’attività, nel caso non sia di proprietà del richiedente;
  • visura camerale aggiornata.

Nel caso di procedimento unico SUAPE che contempli contestualmente sia la realizzazione di un impianto sia l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti con procedura semplificata, il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività non sarà immediatamente efficace, essendo subordinato alla preventiva realizzazione dei lavori e all’espletamento degli adempimenti conseguenti. Ultimati i lavori e prodotta l’autodichiarazione di agibilità e collaudo (se previsto), il proponente trasmetterà la stessa al SUAPE il quale provvederà ad inoltrarla a questo Provincia ed agli altri enti terzi coinvolti. La Provincia entro 60 giorni dalla data dell’autodichiarazione di agibilità e/o collaudo iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente al Registro provinciale e invia copia dell’iscrizione al SUAPE.

Per quanto riguarda i rinnovi e le modifiche (sostanziali e non sostanziali) si deve far riferimento al capitolo 2.4 delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1/31/ del 17.01.2014.

 

Elenco impianti iscritti al Registro Provinciale delle Procedure Semplificate

Provvedimenti in procedura semplificata


Normativa di riferimento:

  • D.Lgs. 152/2006
  • D.M. 5 febbraio 1998;
  • Decreto n.161 del 12 giugno 2002;
  • D.P.R. 59/2013;
  • Deliberazione n. 1/31 del 17.1.2014 “linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata” ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 ss.mm.ii.
  • L.R. n. 3/2008
  • “Regolamento per l’iscrizione al Registro della Provincia di Oristano delle imprese che intendono effettuare le attività ammesse alle Procedure Semplificare ex artt.214-216 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.” approvato con Delibera n.3/2022 del 17/01/2022